La condizione di reciprocità

Image

I cittadini di Stati che non fanno parte dell’Unione europea  possono compiere atti giuridici validi in Italia solo se è verificata la condizione di reciprocità, ossia solo nei limiti in cui sarebbe consentito a un cittadino italiano compiere quegli stessi determinati atti giuridici nello Stato del cittadino straniero che intende operare in Italia.

La verifica del soddisfacimento della condizione di reciprocità in relazione ad atti per i quali è richiesto l’intervento del notaio, come nel caso dell’acquisto di un immobile o dell’avvio di un’impresa, è demandata al notaio medesimo ed implica un’analisi che deve essere necessariamente condotta caso per caso – eventualmente anche con l’ausilio del Ministero degli Affari Esteri italiano – in quanto il suo esito dipende sia dalla tipologia concreta di atto giuridico che si intende porre in essere sia dalla legge nazionale del soggetto che si propone di compierlo.

Il permesso di soggiorno

A prescindere dal soddisfacimento, o meno, della condizione di reciprocità, i cittadini di Stati che non sono membri dell’Unione Europea ma che sono regolarmente soggiornanti in Italia possono compiere atti giuridici se la loro permanenza sul territorio italiano è legittima secondo l’ordinamento nazionale. Tale condizione è attestata dal possesso del permesso di soggiorno, in corso di validità, o dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, documenti che dovranno essere esibiti al notaio prima del compimento dell’atto per il quale è richiesto il suo intervento.

tratto da www.notariato.it