Clausole statutarie societarie

Come le previsione statutarie possono essere uno strumento anche per definire gli assetti patrimoniali post mortem

 

Prima di affrontare la tematica relativa alle vicende successorie in ambito societario, si deve distringuere tra società di persone e società di capitali ed analizzare le diverse conseguenze.In tema di società di persone trova applicazione il disposto di cui all'articolo 2284 c.c. per cui in caso di morte di un socio, la quota non cade in successione ma deve essere liquidata oppure gli altri soci possono decidere di continuare la società con gli eredi oppure decidere di sciogliere la società; viene fatta salva una contraria disposizione.

Nelle società di capitali invece, la regola è totalmente ribaltata in quanto la quota cade in successione salvo che vi sia una disposizione contraria; infatti l'articolo 2355bis c.c. si preoccupa di stabilire un "correttivo" qualora il trasferimento a causa dimorte sia in qualche modo non libero per la presenza di particolari clausole statutarie.

In dottrina sono state elaborate una serie di clausole, poi passate al vaglio della giurisprudenza che consentono di strutturarelo statuto delle società che consentano al socio una continuità familiare e/o societaria, da poter decidere fin dalla costituzione stessa della società oppure nel corso della vita societaria.

La ratio di tale diversità sta nel fatto che l'erede deve essere libero di scegliere se assumere la qualifica di socio illimitatamenteresponsabile non potendolo obbligare.In breve Clausole di continuazione:

Questa clausola serve principalmente nelle società di persone in cui per regola la quota non è trasmissibile salva la decisionedei soci superstiti o di una clausola già presente in statuto.La clausola in esame consente di far continuare la società e pone in capo agli eredi o ai soci( a seconda di come vienestrutturata la clausola) la scelta; si distingue all'interno di tale tipologia la clausola di continuazione automatica, facoltativa edobbligatoria.

Alcuni autori sostenevano che tali clausole fossero nulle in quanto avrebbero violato il disposto di cui all'articolo 458 c.c. e dunque il divieto dei patti successori. Tuttavia tale critica è stata "smontata" dalla dottrina dominante perché i soci pongono in essere tali clausole nel momento in cui viene inserita nel contratto quindi la stessa è valida ed operante fin da subito e trova la sua causa non nella morte del socioma è subordinata all'evento morte. Quindi non è un atto mortis causa ma un atto post mortem ovvero che esplica i suoi effetti dopo la morte. All'interno di tale tipologia di clausole, quella che ha fatto sicuramente destare più dibattito è la clausola di continuazione automatica; alcuni autori ritenevano che tale clausola impingesse non solo nel divieto dei patti successori ex art. 458 c.c. ma che pregiudicasse anche la libera scelta dell'erede.

Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza [Cass. 2632/1993. Contra: Cass. 19-3-2013, n. 15395: "È valida la clausola "di continuazione", con la quale i soci di una società in accomandita semplice prevedano nell'atto costitutivo, in deroga all'art.2284 cod. civ., l'automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto della predetta qualità di socio, purché non sia anche trasmesso il "munus" di amministratore, dal momento che tale funzione – a differenza di quanto previsto dall'art. 2455 cod. civ.per le società in accomandita per azioni – nella società in accomandita semplice non è attribuita di diritto a tutti i sociaccomandatari"] tale clausola può essere ritenuta valida in quanto la scelta dell'erede o del legatario a cui attribuire tale partecipazione è sempre rimessa alla volontà del testatore e soprattutto l'erede o il legatario potrà sempre rinunciareall'eredità o rifiutare il legato o accettare con beneficio d'inventario e dunque in alcun modo sarebbe compromessa la volontà di scegliere se diventare socio o meno di una società a responsabilità illimitata.

Tale clausola tuttavia ha ragion d'essere anche nelle società di capitali ma letta sotto un'altra ottica ovvero intesa come Opzione mortis causa.

Tale clausole consente di prevedere un diritto di opzione nei confronti dei soci superstiti che gli permette di acquistare laquota che altrimenti cadrebbe in successione ad un valore "equo" ovvero non inferiore a quello calcolato tenendo conto delvalore di recesso.

Clausole di consolidazione: Le clausole di consolidazione sono quelle clausole che impediscono la caduta in successione della quota e si distinguono inpure ed impure.

Le clausole di consolidazioni pure sono vietate sia perché violano il divieto die patti successori poiché i soci andrebbero adisporre di un diritto che scaturirebbe solo alla morte come il diritto alla liquidazione e soprattutto in quanto, le clausole inoggetto è come se fossero un (inammissibile) reciproco "testamento-contrattuale" (o "contratto-testamentario") tra tutti i soci, con il quale ciascun socio dispone della propria quota a favore dei soci che gli sopravvivranno.

Le clausole di consolidazione impura invece sono ritenute ammissibili dalla dottrina preferibile perché viene liquidato all'erede il valore della partecipazione.

Esaminate tali fattispecie, che costituiscono le due grandi macro aree in tema di vicenda societaria successoria, si deve altresì aggiungere che tali clausole, soprattutto nell'alveo delle società di capitali, possono essere modulate nei più vari modi adesempio affiancandovi clausole di mero gradimento, di gradimento non mero e di prelazione mortis causa.Tale flessibilità societaria offre svariate clausole in grado di soddisfare gli interessi dei soci che intendano pianificare lavicenda successoria pur non ledendo i divieti dei patti successori, binario intravalicabile, pena la nullità della clausola stessa.*a cura di Margherita Caccetta, Notaio